Art. 14.
(Conversione del permesso di soggiorno).

      1. Ai fini della presente legge, è definita conversione del permesso di soggiorno il rilascio, in favore di un cittadino e una cittadina stranieri muniti di un permesso di soggiorno, di un nuovo permesso recante un motivo diverso da quello precedente. La conversione può essere richiesta anche in caso di permesso scaduto, salvi i limiti temporali di cui al comma 2.
      2. La conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta dal cittadino e dalla cittadina stranieri entro i tre mesi successivi alla scadenza del precedente titolo di soggiorno, salvi i casi di forza maggiore espressamente motivati, all'ufficiale di anagrafe del comune in cui il cittadino e la cittadina stranieri hanno stabile dimora.
      3. Qualora ne sussistano i requisiti, il permesso di soggiorno è sempre convertibile.
      4. La conversione del permesso di soggiorno è rifiutata quando mancano o vengono a mancare i requisiti previsti per il

 

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permesso richiesto, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio, che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili o che non sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno diverso da quello richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6.
      5. Il permesso di soggiorno è convertito o rifiutato entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la relativa domanda.
      6. Il decreto recante i flussi annuali di cui all'articolo 7, comma 7, può stabilire quote annue di conversioni di titoli di soggiorno di breve durata in permessi di soggiorno.